Art. 2.

      1. Qualora dall'esame dei documenti contenenti elementi di carattere personale emergano irregolarità suscettibili di interventi disciplinari e nelle stesse siano inoltre ravvisabili estremi di reato, il parlamentare può investire l'autorità politica responsabile dell'Amministrazione interessata oppure, a suo insindacabile giudizio e sotto la sua piena responsabilità, l'autorità giudiziaria.